Manualistica di prodotto _1/4

il titolo non è originale, ma riassume il mio intento, peraltro anticipato nel post della settimana scorsa, di dare conto del seminario “La manualistica di prodotto”  svoltosi ad Asolo.

Perchè questo interesse? prima di tutto perchè è uno dei pochi eventi di cui ho avuto notizia che fosse veramente legato al nostro lavoro, e poi perchè era rivolto alle aziende cioè a chi dovrebbe richiedere questo servizio.

Da tempo cerchiamo di creare la “cultura” della documentazione tecnica e molte idee espresse da me in vari post sono state portate avanti con autorevolezza dai vari relatori…come a dire che è sentore comune in questo settore che è necessario fare un passo avanti, nel senso della consapevolezza.

Il primo a intervenire è stato l’avvocato C. Montana

da buon avvocato, ha snocciolato definizioni (quella di “prodotto”)

Dal Codice del Consumo Articolo 3 e)

prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c12), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato,
o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

ed estratti dalle varie normative vigenti (in primis la Costituzione italiana). Riassumendo all’osso, si può dire che il legislatore mette l’accento sulla sicurezza e che questo coinvolge praticamente tutti i prodotti. Il concetto di sicurezza è legato alle istruzioni d’uso (manualistica) in quanto la loro inadeguatezza rende il prodotto non sicuro e quindi passibile di creare danno o di incorrere in sanzioni più o meno gravi.

Se le istruzioni sono “sintetiche” c’è la presunzione che il prodotto sia inoffensivo, ma se c’è rischio questo fa del prodotto un prodotto pericolo e difettoso (in quanto non sicuro)…ed ecco il via alle richieste di risarcimento danni. Diciamo che in Italia il problema legale  esiste più da un punto di vista di controllo istituzionale, voglio dire che la situazione non è quella statunitense, ma che comunque lo Stato e la Comunità Europea vigilano e puniscono (multe, detenzione, ritiri prodotto…)

dietro_sbarre

Ed è per questo, ma non solo, che è importante realizzare buone istruzioni. Un altro aspetto è quello della soddisfazione del cliente (prodotto difettoso in quanto non risponde ai requisiti che ci si sarebbe legittimamente potuti aspettare)

I prodotti soggetti alla Direttiva macchine sono obbligati ad accompagnarsi alle istruzioni per l’uso e queste devono rispettare delle precise indicazioni come contenere le informazione per l’uso del prodotto “normale e ragionevolmente prevedibile”, evidenziare gli usi scorretti, tenere conto della tipologia di  destinatario (uso professionale o non professionale), contenere testi tradotti nelle lingue dei Paesi in cui è posto in vendita…ovviamente a monte va fatta una precisa e approfondita analisi dei rischi del prodotto.

avvertenze

Non si tratta di combattere contro i mulini a vento assolvendo ad un obbligo di legge nebuloso e inventandosi un nemico che non c’è, ma di diventare amici del proprio cliente (il consumatore/utilizzatore) offrendo un servizio che gli faccia vivere con gratificazione l’esperienza con il vostro prodotto

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